Dopo il test della scorsa puntata (
Ti senti molestata, vessata, discriminata? Verificalo con questo test), è giunto ora il momento di occuparci della tutela concreta che è possibile ottenere nel caso in cui le risposte positive alle domande del questionario siano state più di una.
Intanto è bene chiarire che
non esiste in Italia una legge specifica diretta alla repressione e alla sanzione del mobbing, delle molestie e discriminazioni sul luogo di lavoro. Tuttavia, anche in assenza di una normativa sulla materia,
il nostro ordinamento garantisce un’efficace tutela contro questi abusi, poiché ci sono norme, interpretate dalla giurisprudenza, che consentono di impostare una valida difesa nei confronti delle azioni illegittime che siano poste in essere nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori.
In questa sede non abbiamo ritenuto opportuno entrare nel dettaglio tecnico dell’impianto difensivo da predisporre per tutelare la vittima del mobbing e/o delle molestie sessuali e non. Così come non ci siamo soffermati sulla descrizione e l’analisi delle varie problematiche relative alle differenti fattispecie di condotte mobbizzanti (e moleste), alla risarcibilità dei diversi tipi di danni e alle vicende più strettamente processuali. Questi, infatti, sono compiti che possono essere svolti dai professionisti eventualmente contattati per la tutela del singolo caso.
Qui ci ripromettiamo soltanto di aprire alcune “finestre” di conoscenza e di mostrare
la possibilità concreta e pratica di “uscire dal tunnel”. Entriamo dunque nel vivo dell’argomento.
La tutela può essere esercitata in sede civile, ovvero in sede penale.
In
sede civile si può adire, con il legale di fiducia, il
Giudice del lavoro per ottenere:
- il risarcimento dei danni patiti (patrimoniali e non patrimoniali: vedi box);
- la cessazione della condotta molesta, vessatoria, discriminatoria da parte del convenuto in giudizio;
- la reintegrazione sul posto di lavoro e/o nelle proprie mansioni, se il mobbing patito ha determinato un demansionamento, o un licenziamento, o comunque un allontanamento dal luogo di lavoro.
Un importante strumento di tutela contro le molestie, le discriminazioni e le vessazioni sul luogo di lavoro è anche la figura della
Consigliera di Parità (nazionale, regionale o provinciale) che fra l’altro può promuovere azioni in giudizio (individuali e collettive) per la sanzione dei comportamenti molesti e discriminatori, e per la cessazione degli stessi.
Le Consigliere di parità (per le quali è prevista anche una rete di coordinamento a livello nazionale) sono Pubblici Ufficiali che possono fornire un valido aiuto sia nella fase dell’accoglienza e dell’ascolto, sia in quella dell’intervento in giudizio.
Alcune norme che disciplinano l’azione di questa utile figura di tutela compaiono nel Codice delle pari opportunità tra donna e uomo (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198), di cui riporteremo una sintesi nella prossima puntata.
In
sede penale si può presentare denuncia o querela, considerata l’importanza dei beni lesi dalle condotte moleste e vessatorie, perché siano rilevate le ipotesi di reato ad esse conseguenti.
A difesa della lavoratrice e del lavoratore, esiste quindi un ampio apparato normativo, di cui forniamo ora una rassegna essenziale. Per la scelta degli articoli ci siamo basati sulle decisioni pronunciate dai giudici italiani che, nelle sentenze relative a casi di molestie sessuali, morali e psicologiche sul luogo di lavoro, richiamano alcune norme particolari.
In
questa scheda prendiamo in esame le norme contenute nella Costituzione della Repubblica Italiana, nel Codice Civile e nel Codice Penale. Nelle
schede successive ci occuperemo delle leggi e dei decreti legislativi.